Art. 10.
(Programmazione della musica italiana sulle emittenti radiotelevisive).

      1. Il CNM, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le modalità di promozione della musica italiana nelle trasmissioni radiotelevisive.
      2. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano alle opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale quota è omogeneamente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi musicali e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà,

 

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negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento del tempo dedicato alle opere europee deve essere riservato a opere italiane, con particolare attenzione alle opere prime e seconde di giovani musicisti italiani.
      3. Le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano a opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni.
      4. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare con apposite trasmissioni le produzioni musicali italiane ed europee.
      5. Ciascuna rete della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione musicale nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.
      6. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla produzione musicale nazionale.
      7. La trasmissione di opere musicali compiute può essere interrotta soltanto negli intervalli naturali dell'opera.
      8. La trasmissione di esecuzioni musicali di un unico soggetto, individuale o collettivo, non può essere interrotta.